Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino per risarcimento danni da sinistro stradale del 06.07.2015 occorso in via XXV Aprile-Albanese Raffaella c/Comune -Udienza del 30.01.2016.Resistenza e costituzione in giudizio.Conferimento incarico avvocato interno.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 302
Struttura responsabile: AREA AMMINISTRATIVA
Data del provvedimento: 01-01-1970
Allegato: AP20150002936.PDF (197 kb) File con estensione pdf
Contenuto creato il 01-02-2016 aggiornato al 01-02-2016
Recapiti e contatti
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