Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Di Minico Carmela c/Comune di Ariano Irpino-Giudice di Pace di Arianpo Irpino-Udienza del 10.12.2015.Proposta di costituzione e resistenza in giudizio.Conferimento incarico all'avvocato interno dell'Ente.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 269
Struttura responsabile: AREA AMMINISTRATIVA
Data del provvedimento: 11-11-2015
Allegato: AP20150002748.PDF (146 kb) File con estensione pdf
Contenuto creato il 02-02-2016 aggiornato al 02-02-2016
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