Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Misure agevolate inerenti la riduzione del costo del gasolio e del gas petroli liquefatti impiegati come combustibile per il riscaldamento nelle frazioni comunali quali porzioni edificate non metanizzate fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale. Approvazione variazioni all'elenco delle frazioni non metanizzate.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: delibera C.C. n. 21
Data del provvedimento: 12-04-2017
Contenuto creato il 05-07-2017 aggiornato al 05-07-2017
Recapiti e contatti
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