Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento per il risarcimento danni causati da infiltrazioni all'immobile di proprietà in c.da Foresta n.49-Gammarota Carmelindo c/Comune di Ariano Irpino -Udienza del 31.01.2017.Conferimento incarico avvocato interno dell'Ente.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: Deliberazione di G.C.n.348
Data del provvedimento: 19-12-2016
Contenuto creato il 15-09-2017 aggiornato al 15-09-2017
Recapiti e contatti
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Centralino 0825 875100
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