Modulistica
Modelli autocertificazioni condono.
ISTRUZIONI GENERALI
Ai fini del rilascio del provvedimento formale di condono, tutti i soggetti interessati a domande di condono tutt'oggi non definite con provvedimento conclusivo da parte del Comune di Ariano Irpino, devono produrre le dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sui modelli MOD-01 e MOD-02.
La pubblicazione dell’avviso e dei modelli MOD-01 e MOD-02 all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente rappresenta comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e contestuale richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 2, c. 38 della L. n. 662/1996. I modelli sono altresì inviati a mezzo del servizio postale a ciascun richiedente il condono per le medesime finalità.
I modelli debitamente sottoscritti devono essere compilati in ogni parte e trasmessi all’Area Tecnica – Ufficio Sportello Unico dell’Edilizia, tramite il protocollo generale dell’Ente, entro il termine perentorio del 15.09.2018 (salvo proroga con apposita delibera di G.C.).
Il Dirigente dell’Area Tecnica, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, per le domande non interessate da vincoli entro il termine del 31.12.2018, rilascia il titolo edilizio in sanatoria previa dimostrazione di avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo a mezzo allegazione delle relative attestazioni di pagamento. Ove la dichiarazione non sia conforme, il Dirigente rigetta la domanda originariamente presentata.
Il Dirigente dell’Area Tecnica, per gli immobili interessati da vincoli, verificata la regolarità della dichiarazione, la sottopone unitamente alla documentazione all'organo preposto alla tutela del vincolo e comunque emette il provvedimento dopo l'espressione di parere favorevole. L’Ente favorirà l'espressione di pareri da parte degli organi preposti alla tutela mediante l'istituto della conferenza dei servizi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
La presentazione dei modelli avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta, in alcun caso, obbligo per l'amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda espressamente previste da ciascuna legge e comunque di dolosa infedeltà della domanda e/o delle dichiarazioni.
Le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 5 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali). L'omessa restituzione del modello debitamente compilato e sottoscritto e/o delle schede abusi entro il termine sopra prescritto costituisce motivazione ostativa al rilascio del provvedimento favorevole, e presupposto del rigetto dell'istanza di sanatoria.
L'amministrazione procederà ai controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, che verranno sorteggiati secondo apposite modalità definite dallo Sportello Unico dell’Edilizia. L'Amministrazione, fermi rimanendo i poteri di controllo in capo al Dirigente, ha il potere di esercitare controlli a campione secondo le indicazioni sopra riportate, entro i termini previsti dalle vigenti normative.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio, e comunicherà al dichiarante la revoca del provvedimento di condono edilizio ottenuto sulla base dell'autocertificazione prodotta. In sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo.