Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

TAR Salerno - Corsano Angelo e Flammia Colomba c/Comune + Regione Campania. Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva ed adozione di provvedimenti cautelari, del provvedimento del Dirigente UTC prot. 27021 del 05.10.2017 di rigetto dell'istanza di autorizzazione sismica. Resistenza e costituzione in giudizio. Nomina Legale.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: delibera G.C. n. 357
Data del provvedimento: 29-12-2017
Contenuto creato il 24-01-2018 aggiornato al 24-01-2018
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