Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Determina Dirigenziale n.625/UTC del 07.10.16 - Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi di carattere straordinario a titolo di ristoro del pregiudizio economico subito dai titolari di attività commerciali e artigianali presen
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
AVVISO PUBBLICO in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 13.06.2016 e della Determina Dirigenziale n.625/UTC del 07.10.2016 (pubblicato dal 18.10.2016 al 07.11.2016)
PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI DI CARATTERE STRAORDINARIO A TITOLO DI RISTORO DEL PREGIUDIZIO ECONOMICO SUBITO DAI TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL TRATTO DI VIA D’AFFLITTO CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE E DI QUELLE PROSPICIENTI IL COMPLESSO “EX HOTEL TERRAZZE GIORGIONE” CHE HANNO SUBITO ANCHE L’INTERDIZIONE PARZIALE DEL TRANSITO PEDONALE.
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati
Delibera_Giunta_Comunale: Delibera_GC_134_2016.PDF(Pubblicato il 19/03/2018 - Aggiornato il 19/03/2018 - 518 kb - pdf)
Determina_626_2016: Determina_626_2016.pdf(Pubblicato il 20/03/2018 - Aggiornato il 20/03/2018 - 1601 kb - pdf)
Avviso Pubblico: Avviso_pubblico.pdf(Pubblicato il 20/03/2018 - Aggiornato il 20/03/2018 - 1665 kb - pdf)
